Nei casi di crisi familiare o disaccordo dei genitori sul mantenimento della prole, spetta al Giudice regolare gli obblighi economici nei confronti dei figli. Ciò avviene con un provvedimento del Tribunale, adottato non solo nel contesto di una separazione o un divorzio, ma anche al di fuori di tali procedure. Si tratta di un provvedimento, come qualsiasi altro avente natura economica, sottoposto alla regola rebus sic stantibus. Significa che esso è sempre modificabile quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione presa in esame dal Giudice. Ad esempio, qualora cambino le condizioni economiche dei genitori oppure in caso di modifica dei bisogni dei figli. Emblematico è in questo senso l’ingresso dei figli nell’età dell’adolescenza, fase che comporta sempre cambiamenti significativi per le esigenze della prole. Per questo, molto spesso è necessario procedere con una revisione dell’assegno di mantenimento. In questo articolo ti aiuterò a comprendere perché le maggiori esigenze dei figli durante l’adolescenza rappresentano di per sé un giustificato motivo per rivolgersi al Giudice.
Assegno di mantenimento: di cosa si tratta e come si calcola
L’assegno di mantenimento consiste in un contributo, tendenzialmente mensile, che un genitore – detto non collocatario – è tenuto a versare per il mantenimento dei figli nei casi di crisi all’interno della famiglia. Come anticipato, il suo ammontare viene tendenzialmente stabilito dal Giudice all’esito di un procedimento giudiziale appositamente instaurato. È necessario specificare sin da subito che non vi sono criteri matematici prestabiliti per la sua quantificazione. Tuttavia, spetta sempre al Giudice deciderne l’importo o, al massimo, valutare la congruità di quello proposto di comune accordo dai genitori. Generalmente, esso è comprensivo delle sole spese ordinarie, vale a dire quei costi che i genitori si trovano a sostenere in via abituale nell’interesse dei figli. Per contro, esso non comprende le spese straordinarie, che solitamente vengono divise tra i genitori al 50% o con percentuali anche differenti qualora i genitori abbiano redditi molto differenti.
In particolare, come stabilito dall’art. 337 ter, comma 4 del codice civile, per il calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli rilevano:
- le attuali esigenze dei figli;
- il tenore di vita goduto precedentemente alla crisi familiare;
- i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- le risorse economiche del genitore;
- le valenze economiche dei compiti domestici e di cura assunte dai genitori.
Le “attuali esigenze” nei figli adolescenti
Nella determinazione dell’assegno, il legislatore attribuisce primaria rilevanza alle “attuali esigenze del figlio”, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori. Dunque, quanto maggiori sono le necessità dei figli – da valutare in termini oggettivi – tanto maggiore deve essere l’impegno di ciascun genitore nel cercare di soddisfarle.
Ne deriva necessariamente che i bisogni economici dei figli aumentano con il crescere dell’età. Ecco perché un adolescente avrà bisogno di mezzi superiori rispetto a quelli necessari per soddisfare i bisogni di un bambino. L’ordinamento giuridico riconosca la natura mutevole di queste esigenze, consentendo sempre la revisione dell’assegno di mantenimento in funzione della crescita della prole. Ma quali potrebbero essere le esigenze di un adolescente soggette a mutamento, tali da giustificare una richiesta di modifica al Giudice?
Istruzione: una delle principali ragioni che giustificano la revisione dell’assegno di mantenimento durante l’adolescenza è legata ai costi dell’istruzione superiore. L’accesso all’istruzione può infatti essere molto oneroso per un genitore, costretta ad affrontare maggiori costi legati all’acquisto di libri di testo, forniture e gite scolastiche. Anche le capacità del figlio in termini di studio e i suoi successi scolastici possono incidere sulla richiesta di modifica del mantenimento. Questo può accadere, ad esempio, in caso di risultati particolarmente brillanti a scuola, tali per cui il figlio decida di proseguire la sua carriera scolastica iscrivendosi all’università.
Attività extrascolastiche: durante l’adolescenza, spesso i giovani partecipano a una vasta gamma di attività extrascolastiche. Ad esempio, praticano uno sport, prendono lezioni di musica o si interessano all’arte. Si tratta di attività necessarie per la loro crescita personale, che però comportano necessariamente maggiori spese a carico del genitore collocatario.
Esigenze sociali: richiedere la modifica dell’assegno di mantenimento per i figli adolescenti significa anche considerare le loro crescenti esigenze sociali. Spesso infatti gli adolescenti desiderano prendere parte a eventi sociali, uscire con gli amici e partecipare ad attività ricreative. Tutte queste situazioni, sebbene non strettamente necessarie, sono importanti per la crescita sociale ed emotiva dei ragazzi.
Uno sguardo alla giurisprudenza: l’ordinanza n. 11724 del 4 maggio 2023 della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 11724 del 4 maggio 2023, la Cassazione ha confermato quanto spiegato poc’anzi, vale a dire che il mantenimento dei figli cresce insieme a loro. Per la Corte, ciò è sufficiente per domandare una revisione dell’assegno di mantenimento, senza bisogno di una specifica dimostrazione da parte del genitore richiedente.
Nella motivazione, infatti, la Cassazione ha sottolineato come: “A seguito della separazione personale dei coniugi (ma i principi, in forza dell’art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) (…). D’altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”.
Pertanto, è del tutto legittima la richiesta del genitore affidatario volta ad aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento in caso di figli adolescenti. È infatti la crescita in sé a giustificare una revisione, esonerando il genitore richiedente dalla dimostrazione di nuove e specifiche necessità in capo ai figli.
Nella sentenza, la Cassazione ha inoltre specificato che le spese di cura, educazione, istruzione relative all’età non possono essere considerate alla stregua di spese straordinarie. Secondo i giudici, infatti, queste rientrano a pieno titolo tra le spese ordinarie. Ed è questo che giustifica la richiesta di adeguamento dell’assegno di mantenimento, tenuto sempre conto del reale reddito dei genitori.
Conclusioni
In definitiva, la revisione dell’assegno di mantenimento in caso di figli adolescenti è uno strumento cruciale per uno sviluppo sano della prole. Dunque, considerate le diverse spese legate all’istruzione, alle attività extrascolastiche e alle esigenze sociali, garantire agli adolescenti un sostegno adeguato alla loro crescita personale diventa un passo essenziale. E ciò anche al fine di creare un ambiente sano per i figli, nonché di promuovere il benessere e la stabilità all’interno delle famiglie.
Tuttavia, è importante ricordare che non si tratta di un processo automatico e meccanico. Esso deve essere basato su una valutazione ponderata delle esigenze effettive dei figli e delle risorse finanziarie di entrambi i genitori.
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